Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
e' sostituito dai seguenti:
  "2.  Per  favorire  la  ripresa  economica  e produttiva nelle aree
colpite,  a  favore delle aziende agricole di cui al comma 1, ((delle
aziende  zootecniche  e  delle  aziende  apistiche,))  possono essere
concessi i seguenti aiuti:
    a) contributi  in  conto  capitale  ((fino all'80 per cento)) del
danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria
del  triennio  precedente,  al netto dell'ordinario rischio d'impresa
stabilito  nella  misura  del  15  per  cento.  ((In  alternativa  al
contributo  in  conto  capitale  ed  al fine di reintegrare i redditi
perduti,   puo'   essere   richiesta   l'erogazione  di  un  prestito
quinquennale  fino  all'80  per cento del danno accertato, sulla base
della  produzione  lorda vendibile ordinaria del triennio precedente,
al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del
15  per  cento,  da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo
unico,  primo  comma,  numero  5),  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  29  novembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;))
    b) prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per  le  esigenze di
conduzione  dell'anno  in  cui si e' verificato l'evento e per l'anno
successivo,  da  erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della
legge   14   febbraio  1964,  n.  38,  al  tasso  agevolato  previsto
((dall'articolo  unico,  primo comma, numero 5), lettere a) e b), del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 novembre
1985,))  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985;  nell'ammontare  del  prestito  sono  comprese  le  rate  delle
operazioni  di  credito  agrario  in  scadenza nell'anno in cui si e'
verificato l'evento;
    c) contributi  in conto capitale ((fino all'80 per cento)) per il
ripristino  delle  strutture  aziendali  e per la ricostruzione delle
scorte danneggiate o distrutte;
    d) (( (lettera soppressa dalla legge di conversione);))
    d-bis) ((concessione a favore delle associazioni riconosciute dei
produttori  ortofrutticoli  e delle cooperative frutticole, singole o
consorziate,  del  contributo  di  cui  all'articolo 9 della legge 15
ottobre  1981,  n.  590,  secondo  i  parametri  e  con  le modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali.))
  2-bis.   A  favore  delle  cooperative  agricole  di  raccolta,  di
lavorazione,  di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito  danni  economici  a  seguito della riduzione dei conferimenti
delle     imprese    associate    e    della    conseguente    minore
commercializzazione  in misura non inferiore al 35 per cento rispetto
al   triennio   precedente,  sono  concessi  prestiti  agevolati,  ad
ammortamento  quinquennale,  a  copertura  dei  costi  fissi  che non
trovano  compensazione  per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del  prestito  e'  contenuta  nel  limite  percentuale  delle  minori
entrate".
  2-ter.  ((I  limiti  contributivi  di  cui alle lettere a) e c) del
comma  2  sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano".))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992,
n.   185,   recante  "Nuova  disciplina  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale", come modificato dalla presente legge:
    "Art.  3  (Interventi  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'
produttiva).  -  1.  Hanno  titolo agli interventi di cui al presente
articolo  e  agli  articoli  4  e  5, le aziende agricole, singole ed
associate,  ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni
non  inferiori  al  35  per  cento  della produzione lorda vendibile,
esclusa  quella  zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35
per  cento  e  dalle  agevolazioni  predette  i danni alle produzioni
ammissibili  all'assicurazione  agevolata,  relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della
percentuale   dei   danni  sono  comprese  le  perdite  derivanti  da
precedenti  eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell'annata  agraria,  che  non  siano  stati  oggetto  di precedenti
benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza
di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
    2.  Per  favorire  la  ripresa  economica e produttiva nelle aree
colpite,  a  favore  delle  aziende agricole di cui al comma 1, delle
aziende   zootecniche  e  delle  aziende  apistiche,  possono  essere
concessi i seguenti aiuti:
      a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno
accertato  sulla  base della produzione lorda vendibile ordinaria del
triennio   precedente,  al  netto  dell'ordinario  rischio  d'impresa
stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo
in  conto  capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80
per  cento  del  danno  accertato,  sulla base della produzione lorda
vendibile  ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario
rischio  di  impresa  stabilito  nella  misura  del  15 per cento, da
erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
numero  5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29  novembre  1985,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985;
      b) prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  per le esigenze di
conduzione  dell'anno  in  cui si e' verificato l'evento e per l'anno
successivo, da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge
14  febbraio  1964,  n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo
unico,  primo  comma,  numero  5),  lettere  a) e b), del decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  del  29  novembre  1985,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del 3 dicembre 1985;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito  agrario  in  scadenza  nell'anno  in  cui  si  e' verificato
l'evento;
      c) contributi  in  conto  capitale fino all'80 per cento per il
ripristino  delle  strutture  aziendali  e per la ricostruzione delle
scorte danneggiate o distrutte;
      d) (soppressa);
      d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei
produttori  ortofrutticoli  e delle cooperative frutticole, singole o
consorziate,  del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre
1981,  n.  590,  secondo i parametri e con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
    2-bis.  A  favore  delle  cooperative  agricole  di  raccolta, di
lavorazione,  di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano
subito  danni  economici  a  seguito della riduzione dei conferimenti
delle     imprese    associate    e    della    conseguente    minore
commercializzazione  in misura non inferiore al 35 per cento rispetto
al   triennio   precedente,  sono  concessi  prestiti  agevolati,  ad
ammortamento  quinquennale,  a  copertura  dei  costi  fissi  che non
trovano  compensazione  per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del  prestito  e'  contenuta  nel  limite  percentuale  delle  minori
entrate.
    2-ter.  I  limiti  contributivi  di  cui alle lettere a) e c) del
comma  2  sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
    3.  Le  regioni,  compatibilmente con le finalita' primarie della
presente legge, possono adottare misure volte:
      a) al  ripristino  delle  strade  interpoderali, delle opere di
approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti  idrauliche  e degli
impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica,
con onere di spesa a totale carico del Fondo;
      b) al  ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica  e  di
bonifica  montana,  ivi  compresi  i  lavori  diretti  alla  migliore
efficienza  delle  opere da ripristinare, con onere di spesa a totale
carico del Fondo.
    4.  Le  domande  di  intervento  debbono  essere  presentate alle
autorita'   regionali  competenti  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del decreto di
declaratoria  e  di  individuazione  delle  zone  interessate, di cui
all'art. 2, comma 2.
    5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni
non  inferiori  al  70 per cento, i contributi in conto capitale sono
aumentati  del  10  per  cento  e  il tasso degli interessi passivi a
carico  del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto
di  un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa
azienda  sia  colpita  dagli  eventi di cui all'art. 2 per due o piu'
anni  consecutivi,  a partire dagli interventi riguardanti il secondo
anno.".
    -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  unico del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante
"Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
aprile  1982  recante  norme  di  indirizzo e di coordinamento per la
determinazione  dei  tassi  minimi agevolati annui da praticare nelle
operazioni di credito agrario":
    "Articolo  unico.  -  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 109,
terzo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari
da  praticare  nelle  operazioni  di  credito  agrario  assistite dal
concorso  pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di
anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito
agrario, sono cosi' determinati:
      1)  operazioni  di  credito  agrario di esercizio assistite dal
concorso pubblico negli interessi:
        a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di
riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
        b) per  le  zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40%
del tasso di riferimento come sopra precisato;
        c) per  le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
      2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal
concorso pubblico negli interessi:
        a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di
riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
        b) per  le  zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40%
del tasso di riferimento come sopra precisato;
        c) per  le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
      3)   operazioni   di   credito   agrario   di  esercizio  e  di
miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del
tasso  di  riferimento  periodicamente  determinato  dal Ministro del
tesoro per i relativi comparti creditizi;
      4)  operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal
regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:
        a) per  le  zone  montane  e  svantaggiate  e  per quelle del
Mezzogiorno:  20% del tasso di riferimento periodicamente determinato
dal Ministro del tesoro;
        b) per  le  zone  depresse  del centro-nord: 30% del tasso di
riferimento come sopra precisato;
        c) per  le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento
come sopra precisato;
      5) operazioni di soccorso:
        a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal
concorso  pubblico  negli  interessi:  20%  del  tasso di riferimento
periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;
        b) prestiti   fino  a  cinque  anni  assistiti  dal  concorso
pubblico negli interessi:
          per    i    coltivatori   diretti,   mezzadri,   coloni   e
compartecipanti  singoli  o  associati:  20% del tasso di riferimento
come sopra specificato;
          per  le  altre categorie: 35% del tasso di riferimento come
sopra precisato;
        c) mutui  a  dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli
interessi:
          per  i  coltivatori  diretti  singoli  o associati: 18% del
tasso di riferimento come sopra specificato;
          per  le  altre categorie: 25% del tasso di riferimento come
sopra precisato;
        d) mutui  a  quindici  anni  assistiti  dal concorso pubblico
negli interessi:
          per  i  coltivatori  diretti  singoli  o associati: 18% del
tasso di riferimento come sopra specificato;
          per  le  altre categorie: 25% del tasso di riferimento come
sopra precisato.
    Per  le  operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai
punti  2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si
applicano   ai   contratti  condizionati  e  definitivi  stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3)
e  5)  i  tassi  agevolati minimi come sopra determinati si applicano
allorche' le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state
rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Per  ogni  altra operazione di credito in favore dell'agricoltura
disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di
cui  al  precedente  primo  comma, i tassi minimi agevolati annui non
potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.
    Nelle  operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di
attualizzazione   del   concorso   nel   pagamento  degli  interessi,
corrisposto  dalle  regioni  agli  istituti  ed  enti  autorizzati ad
esercitare il credito agrario, e' pari al costo di provvista indicato
nei relativi decreti ministeriali.
    Nelle  operazioni  di  credito  agrario  di esercizio il tasso di
attualizzazione   del   concorso   nel   pagamento  degli  interessi,
corrisposto  dalle  regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad
esercitare  il  credito  agrario,  e'  pari  al tasso di riferimento,
depurato   della  maggiorazione  forfettaria  indicato  nei  relativi
decreti ministeriali.
    Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal
contributo  pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art.
109,  secondo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi
dello  Stato,  vigenti  rispettivamente  al momento della stipula del
contratto  condizionato per il periodo di preammortamento e di quello
definitivo per il periodo dell'ammortamento.
    Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano anche nei
confronti  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.".
    - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
n.  38,  recante  "Provvidenze  per  le  zone  agrarie danneggiate da
eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche":
    "Art.  2.  -  E'  autorizzata  la  spesa di lire 5.000 milioni in
ragione  di  1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del
1963-64  al  1967-68,  per  concedere alle aziende agricole di cui al
precedente  articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad
ammortamento  quinquennale  erogati  da istituti od enti esercenti il
credito  agrario  per  gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5
della legge 21 luglio 1960, n. 739.
    Il   concorso   dello   Stato  sara'  corrisposto  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  agli  istituti ed enti mutuanti,
sulla  base  di  elenchi dai medesimi prodotti, in annualita' erogate
anticipatamente  pari  alla  differenza  tra  la rata di ammortamento
calcolata  al  tasso  d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della
legge  2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse
dovuto  dalle  ditte  mutuatarie  nella misura previ all'art. 6 della
citata legge n. 739.
    Ai  prestiti  si applicano le disposizioni previste dalle vigenti
leggi  in  materia  di  credito  agrario di esercizio ivi comprese le
norme  di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita'
di  rimborso  con  i  relativi interessi e' garantita da privilegi ai
sensi  degli  articoli  8,  9,  10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n.
1760.".
    -  Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale":
    "Art.   9.   -  Le  associazioni  dei  produttori  ortofrutticoli
riconosciute  ai  sensi  della  legge  27  luglio  1967, n. 622, e le
cooperative   frutticole   singole   o   consorziate   che  procedono
all'ammasso   delle  pomacee  non  commercializzabili  a  seguito  di
avversita'   atmosferiche  registratesi  nell'azienda  di  associati,
avviando  tali  prodotti  alla  distillazione  per  la  produzione di
alcool,   ricevono,   a  parziale  refusione  del  danno  subito,  un
contributo   corrispondente   al   30   per   cento  dell'imposta  di
fabbricazione  ed  alla  esenzione  dei  diritti  erariali,  per ogni
ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.
    Il  valore  del  contributo  dovuto  per  chilogrammo di prodotto
consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono
fissati  di  intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sentite  le  rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
    Le  industrie  distillatrici  rilasciano  alle  associazioni  dei
produttori  ed  alle  cooperative  di cui al primo comma del presente
articolo  bollette  di  consegne,  con  timbro  a  secco  dell'UTIF e
annotate  nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la
riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a
ciascun  consegnatario,  secondo  i parametri di cui al secondo comma
del presente articolo.".